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ABITAZIONE PRINCIPALE - ESENZIONE
notizia pubblicata in data : giovedì 4 giugno 2009

ABITAZIONE PRINCIPALE - ESENZIONE
                                

            AVVISO AL PUBBLICO ICI 2008 E 2009
COMUNE DI MARZABOTTO           

UFFICIO TRIBUTI                                                  ABITAZIONE PRINCIPALE - ESENZIONE

                                

 

ESENZIONE ICI

 

A decorrere dall'anno 2008, sono esenti ICI l’unità immobiliare (di categoria catastale da A2 ad A7) adibita ad abitazione principale (*) del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune. In caso di più contitolari, l’esenzione spetta solo, per le relative quote di possesso, a favore di coloro che utilizzano l’immobile (incluse le pertinenze) come propria abitazione principale.

Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli).

 

(*) L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è quella nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) e i suoi familiari, dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, purchè in numero non superiore ad una per ciascuna delle suddette categorie catastali.

 

L’esenzione è estesa solo alle seguenti unità immobiliari (ed eventuali pertinenze con le limitazioni suddette) assimilate, per legge o in base al regolamento comunale, all’abitazione principale del soggetto passivo, e precisamente:

1. alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (assimilazione per legge);

2. al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile, destinato a sua abitazione principale, situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale (assimilazione per legge);

3. all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilazione da regolamento comunale);

4. all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito, ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, a condizione che vi abbiano stabilito la residenza (assimilazione da regolamento comunale).

 

ATTENZIONE: ABITAZIONI ASSIMILATE ALL’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (tramite risposta ad una interrogazione parlamentare del 28 gennaio 2009 e con Risoluzione n. 1/DF del 04 marzo 2009) ha precisato che le assimilazioni regolamentari che danno diritto all’esenzione sono solo quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

Pertanto, con riferimento alle previsioni regolamentari del Comune di Marzabotto, le uniche assimilazioni ammesse rimangono quelle richiamate al precedente punto 3 (unità immobiliare di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero permanente, purché non risulti locata) e 4 (all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito, ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, a condizione che vi abbiano stabilito la residenza).

 

Non è consentita l’estensione dell’esenzione per le ipotesi di:

 

- abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, purché non risulti locata;

 

di conseguenza, per l’anno 2008, coloro che, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, non hanno pagato, ritenendo di rientrare nelle condizioni di esenzione non ammesse, devono eseguire il versamento dell’ importo totale dovuto a titolo di imposta ICI 2008 non effettuato mediante apposito

versamento, debitamente distinto da quello riferito all’anno d’imposta 2009.

 

Marzabotto lì, 12/05/2009

 







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